Dall'entrata in vigore della L.431/98 il contratto di locazione ad uso abitativo deve essere stipulato in forma scritta, pena la sua nullità.
Il contratto deve anche essere registrato. Ai fini della registrazione i contratti di locazione si distinguono in due categorie:
In termine fisso
Si registrano in termine fisso tutti i contratti di locazione relativi ai beni immobili esistenti sul territorio dello Stato a prescindere dall'ammontare del canone annuo. Il pagamento spetta al conduttore e al locatore in parti uguali.
Sono soggetti a registrazione:
Registrazione in caso d'uso
La registrazione in sintesi
La registrazione deve essere eseguita entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto o dalla sua decorrenza, se anteriore. L'imposta di registro ammonta al 2% del canone annuo - con un minimo di 67 euro. Per i contratti a canone agevolato il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell'imposta di registro è del 70%, se l'immobile si trova in un Comune considerato ad alta tensione abitativa.
Per i contratti di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intero periodo oppure su quello di ogni anno. Il deposito cauzionale non è soggetto a imposta di registro se è prestato dall'inquilino. Se la garanzia è prestata da terzi l'imposta ammonta a 0,5% dell'importo.
Il contratto di locazione può essere registrato anche in via telematica. La registrazione telematica è obbligatoria per chi possiede almeno 100 immobili.