Forma scritta e registrazione del contratto

Dall'entrata in vigore della L.431/98 il contratto di locazione ad uso abitativo deve essere stipulato in forma scritta, pena la sua nullità.

Il contratto deve anche essere registrato. Ai fini della registrazione i contratti di locazione si distinguono in due categorie:

In termine fisso

Si registrano in termine fisso tutti i contratti di locazione relativi ai beni immobili esistenti sul territorio dello Stato a prescindere dall'ammontare del canone annuo. Il pagamento spetta al conduttore e al locatore in parti uguali.

Sono soggetti a registrazione:

  • atti pubblici formati
  • scritture private autenticate
  • scritture private non autenticate
  • denunce presentate per la registrazione dal 1 gennaio 1998
  • proroghe tacite e non tacite

Registrazione in caso d'uso

  • atti che vengono depositati presso le cancellerie giudiziarie o presso le Amministrazioni dello stato o degli enti territoriali e i rispettivi organi di controllo.
  • contratti soggetti ad IVA
  • Locazioni brevi (non superiori ai 30 giorni)

La registrazione in sintesi

La registrazione deve essere eseguita entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto o dalla sua decorrenza, se anteriore. L'imposta di registro ammonta al 2% del canone annuo - con un minimo di 67 euro. Per i contratti a canone agevolato il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell'imposta di registro è del 70%, se l'immobile si trova in un Comune considerato ad alta tensione abitativa.

Per i contratti di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intero periodo oppure su quello di ogni anno. Il deposito cauzionale non è soggetto a imposta di registro se è prestato dall'inquilino. Se la garanzia è prestata da terzi l'imposta ammonta a 0,5% dell'importo.

Il contratto di locazione può essere registrato anche in via telematica. La registrazione telematica è obbligatoria per chi possiede almeno 100 immobili.