Applicazione territoriale: solo nei Comuni dove è stato sottoscritto un accordo territoriale (salvo decreto ministeriale sostitutivo, mai promulgato)
Requisiti: Il proprietario o l'inquilino debbono avere necessità momentanea di affittare un alloggio. L'esigenza transitoria va dichiarata nel contratto e quella dell'inquilino va provata attraverso apposita documentazione da allegare al contratto
Durata: minimo un mese, massimo 18 mesi
Canone: nei capoluoghi di provincia e nei comuni confinanti alle undici grandi città, il canone massimo che è possibile chiedere è stabilito dai sindacati dei proprietari e degli inquilini locali, in appositi accordi territoriali o, in alternativa, per decreto ministeriale. Potrà essere superiore, fino al 20%, rispetto a quello del canone concordato: dipende essenzialmente dalle zone dei comuni, dall'ampiezza dell'alloggio e dalle sue condizioni. Altrove, è libero, anche qualora si tratti di un comune ad alta tensione abitativa
Aggiornamenti: la percentuale può essere stabilita negli accordi locali e può arrivare fino al 75% dell'indice Istat del costo della vita
Cauzione: va versata alla firma del contratto. L'importo segue gli accordi locali e, se non se ne fa cenno, è al massimo tre mesi di canone. Se esiste la cauzione, il proprietario deve versare ogni anno all'inquilino un interesse pari al tasso legale, attualmente pari all'1,5% annuo Suddivisione spese: il riparto tra proprietario e inquilino è quello stabilito dagli accordi territoriali. Con la firma dei nuovi accordi a livello comunale, la divisione è stabilita con decreto ministeriale. Da allora, insieme al pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente
Disdetta: criteri stabiliti liberamente, per contratto, tra proprietario e inquilino
Rinnovo del contratto: possibile, purché il proprietario e l'inquilino confermino il permanere dell'esigenza transitoria tramite lettera raccomandata da inviare prima della scadenza del termine stabilito nel contratto. Se la lettera non viene inviata o se vengono meno le sue esigenze di transitorietà, il proprietario è costretto a ricondurre il contratto alla durata degli affitti a canone libero, cioè ad applicare una durata di quattro anni più altri quattro di rinnovo automatico. In caso di dichiarazioni non veritiere, deve risarcire all'inquilino tre anni di canone o ripristinare il contratto
Agevolazioni fiscali:
- per il proprietario: il 15% in meno del canone da denunciare sulla dichiarazione dei redditi (il 25% a Venezia Laguna)