Spese detraibili e deducibili dal 730

 Quali sono le spese detraibili e quali deducibili dal 730?

 Vediamole nel dettaglio:

  •  deduzione immobili da locare: il decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 (convertito dalla legge n. 164 dell’11 novembre 2014) ha introdotto, in favore delle persone fisiche che non esercitano attività commerciali, una deduzione dal reddito complessivo Irpef per l’acquisto di unità immobiliari, a destinazione residenziale, che saranno successivamente date in locazione. Deve trattarsi di immobili di nuova costruzione, invenduti alla data del 12 novembre 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 133/2014), o sui quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo (cioè gli interventi indicati nell’art. 3, comma 1, lettere d e c del Dpr 380/2001).  Gli acquisti agevolati sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. La deduzione è pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, e degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle stesse unità immobiliari. Essa va ripartita in otto quote annuali di pari importo (a partire dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione)
  • La detrazione della provvigione pagata all’agenzia immobiliare I compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale sono detraibili nella misura del 19% su un importo massimo di 1.000 euro.Se l’unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. Il beneficio, pertanto, può essere attribuito al proprietario dell’immobile, in percentuale, qualora la fattura risulti intestata almeno a uno dei proprietari. In particolare, nell’ipotesi di: 
  1. fattura intestata ad un solo proprietario, ma immobile in comproprietà, al fine di consentire la detrazione pro-quota anche al comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest’ultimo 
  2. immobile intestato a un solo proprietario, ma fattura cointestata al proprietario e a un’altra persona, al fine di consentire la detrazione dell’intero importo all’unico proprietario sarà necessario integrare la fattura, annotando che l’onere per l’intermediazione è stato sostenuto interamente da quest’ultimo
  3. fattura intestata esclusivamente a una persona che non sia proprietaria dell’immobile, le spese per l’intermediazione non potranno essere detratte neanche dal proprietario.  La detrazione spetta a condizione che l‘acquisto dell’immobile sia effettivamente concluso. In caso di stipula del contratto preliminare, per poter usufruire della detrazione è necessario aver regolarmente registrato il compromesso.
  • detrazioni del 19% interessi passivi mutui  Quando si stipula un mutuo ipotecario per acquistare l’abitazione principale, propria o di suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), è possibile detrarre dall'Irpef il 19% degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione, pagati all’istituto di credito. La detrazione va calcolata su un importo annuo massimo di 4.000 euro e ripartita tra tutti gli intestatari del mutuo. Per avere diritto alla detrazione è necessario essere intestatari del mutuo e proprietari dell'abitazione. Inoltre, la detrazione spetta: 
  1. dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale, e comunque entro due anni dall’acquisto, se l’immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o da un atto equivalente 
  2. nel caso di acquisto di un immobile locato se, entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifica al locatario l’atto d’intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno dal rilascio, l’immobile è adibito ad abitazione principale.  
  3. La detrazione è fruibile anche se il mutuo è acceso in un momento differente rispetto all’acquisto. In sostanza, l’acquisto dell'abitazione può avvenire nei 12 mesi precedenti o successivi alla stipula del mutuo. 
  4. La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. Questo vincolo non vale per il personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia o ordinamento militare, e per quello dipendente dalle forze di polizia a ordinamento civile, purché si tratti dell'unica casa di proprietà. 
  5. Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili. 

Gli interessi detraibili sono esclusivamente quelli riferibili al costo di acquisto dell’immobile, che

è dato dalla somma del prezzo di acquisto, delle spese notarili e degli altri oneri accessori.  

 

  • detrazioni ristrutturazione edilizia Confermata anche per quest'anno la detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di messa in sicurezza del patrimonio edilizio detrazioni per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici- indipendentemente dall'ammontare speso per i lavori di ristrutturazione, è possibile detrarre il 50% delle spese sostenute per l'acquisto di grandi elettrodomestici e di mobili per un tetto di spesa di 10.000 euro, spalmabili in 10 anni.
  • detrazioni riqualificazione energetica Chi esegue lavori di riqualificazione energetica ha diritto a una detrazione del 65% sulle spese sostenute. Da quest'anno decade l'obbligo di inviare al fisco la comunicazione per i lavori che proseguono per più periodi d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel 2014 in relazioni ai lavori che proseguiranno nel 2015
  • cedolare secca Chi opta per il regime alternativo della cedolare secca per dare in locazione immobili a canone concordato può usufruire, dal 2014 al 2017, di un'aliquota agevolata del 10% (anziché del 15%)