Detrazione canone di affitto

In generale, nelle dichiarazioni dei redditi sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati
assoggettati alla cedolare secca). La detrazione sarà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale. Attenzione va prestata al fatto che le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell’anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni.

Per i contratti di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti stipulati o rinnovati è prevista la seguente detrazione ai fini Irpef:

  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.

Nei contratti a canone concordato, dove il contribuente è intestatario di contratto di locazione stipulato ai sensi della L. n 431 del 9 dicembre 1998, è prevista una detrazione d’imposta di:

  • 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non superiore a 30.987,41 euro.
  • Nessuna detrazione se il reddito è superiore a 30.987,41

Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre verificare la necessità dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale. 

Per usufruire delle agevolazioni è necessario compilare il rigo E71 del modello dichiarativo 730/2020 (anno di imposta 2019). Si sottolinea che per indicare più tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo E71 e nella colonna 1 del rigo E72 non può essere superiore a 365.