Sono nulli gli accordi con cui si dispone della propria successione.
Pertanto non è possibile stipulare una convenzione con cui un soggetto in vita disciplini la propria successione con il consenso dei potenziali eredi.
L’unico strumento con il quale si può disporre delle proprie sostanze è il testamento, per il quale la legge pone ben precisi requisiti di validità.
Sono nulli anche i patti con i quali si dispone dei diritti di una successione non ancora aperta o della rinuncia ai medesimi (patti successori dispositivi e rinunciativi).
Un potenziale erede non può pertanto disporre o rinunciare ai diritti che gli potrebbero spettare in relazione alla successione di un soggetto non ancora deceduto.
L’unica deroga al divieto dei patti successori è prevista per il patto di famiglia, contratto in forza del quale l’imprenditore può rasferire in tutto o in parte la propria azienda ovvero il titolare di partecipazioni societarie può trasferire in tutto o in parte le proprie quote, ad uno o più discendenti.