In questo caso la comunione si dice ordinaria e ciascuno dei comproprietari può sempre trasferire la propria quota e chiederne la divisione.
Vi è poi la comunione forzosa che è quella che ha per oggetto beni di particolare natura, nella quale il comproprietario non può chiedere la divisione e non può alienare separatamente la quota dell’immobile.
La legge ha regolamentato la comunione dettando alcune regole:
per la facoltà di godimento, ciascuno dei contitolari può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non ne impedisca agli altri partecipanti di farne ugualmente uso secondo il loro diritto. La misura della partecipazione di ciascuno dei vantaggi è proporzionale alla quota così come le spese e gli oneri.
Il contitolare può disporre del proprio diritto di quota liberamente, lo può vendere, donare o cedere, può ipotecarlo, concederlo in usufrutto, in locazione. Il contitolare non può invece alienare da solo il bene indiviso o una parte di esso: non il bene tutto intero, perché non appartiene solo a lui.
Per quanto riguarda l’amministrazione della cosa comune, la legge ha adottato il principio maggioritario.
L’alienazione del bene comune richiede invece il consenso di tutti i partecipanti.
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