Il concetto di cosa in senso giuridico

 

Il diritto reale è il diritto di trarre da una cosa le sue utilità economiche. “Cosa” è per l’ordinamento tutto ciò che è suscettibile di appropriazione (beni ed energie) e può perciò formare oggetto di diritti.

Le cose si dividono in
a)    Mobili 
b)    Immobili
 
Sono immobili i terreni e tutto ciò che sia materialmente incorporato al suolo.
Sono mobili tutte le altre cose.
 
Si dividono inoltre in:
a)    fungibili
b)    infungibili
 
Sono fungibili le cose che possono sostituirsi indifferentemente le une alle altre ai fini dell’utilizzo.
 
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio ed ornamento di un’altra cosa senza esserne parte costitutiva.