Le regole per una buona compravendita

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Le due parti sono il venditore (alienante) che trasferisce il diritto ed il compratore (acquirente) che si obbliga a pagare un prezzo, espresso in una somma di denaro, come corrispettivo.

Prima di sottoscrivere qualsiasi impegno all'acquisto è bene effettuare alcuni controlli di natura tecnica e di natura legale relativi sia all'immobile sia alla serietà e solidità economica del venditore.

  • In caso di acquisto di immobili ancora in costruzione è opportuno richiedere informazioni sulla solvibilità e sulla solidità finanziaria dell'imprenditore, dal quale si sta acquistando per verificare che questi non sia fallito né protestato;
  • in caso di acquisto di immobili già ultimati, l'analisi approfondita dello stato di conservazione dell' appartamento permetterà di evitare spese impreviste future per sanare le carenze strutturali della casa;
    è indispensabile assicurarsi che chi vende abbia titolo per farlo, sia cioè l'effettivo proprietario del bene, e che sul bene stesso non gravino ipoteche al momento dell'atto definitivo di compravendita; tale prova può essere fornita dalla copia dell'atto di acquisto o, nel caso di beni che gli siano pervenuti per successione mortis causa, attraverso la copia della dichiarazione di successione;
  • è opportuno inoltre effettuare una visura presso gli uffici del Catasto per conoscere la rendita e il valore catastale dell'immobile e i dati di accatastamento dello stesso;
  • è bene essere sicuri che l'edificio non sia abusivo o realizzato in maniera difforme dalla concessione ottenuta e in tal caso assicurarsi che tutte le rate relative al condono edilizio siano state pagate; alcuni comuni rendono obbligatorio per il venditore la presentazione di un Certificato di conformità urbanistica al momento del rogito;
  • nel caso di vendita di un immobile in uno stabile condominiale il venditore dovrebbe presentare il pagamento delle rate condominiali di sua spettanza;
  • un utile accorgimento riguarda l' accertamento delle condizioni di solvibilità dell'acquirente e della sua assoggettabilità a fallimento.
  • Successivamente all'avvenuta compravendita, per il venditore sorge l'obbligo di comunicare l'ubicazione dell'immobile e le generalità del cessionario (l'acquirente), entro 48 ore dalla consegna, alla locale autorità di P.S. L'inosservanza dell'obbligo è punita con una sanzione amministrativa (art. 12 D.L. 21 marzo 1978, n. 59).

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